(Codice di procedura penale-art. 563)
 
                              Art. 563 
 
     (Incapacita' di fungere da testimoni, periti o interpreti). 
 
  Le persone condannate per alcuno dei reati indicati nel  numero  4°
dell'articolo 554 non possono essere assunte come testimoni, periti o
interpreti dalla corte di cassazione, dal suo consigliere delegato  o
dal giudice di rinvio, salvo che  abbiano  pienamente  confessato  il
reato commesso.