Art. 563 (Incapacita' di fungere da testimoni, periti o interpreti). Le persone condannate per alcuno dei reati indicati nel numero 4° dell'articolo 554 non possono essere assunte come testimoni, periti o interpreti dalla corte di cassazione, dal suo consigliere delegato o dal giudice di rinvio, salvo che abbiano pienamente confessato il reato commesso.