Art. 564 (Revisione a favore del condannato defunto) La corte di cassazione nel caso di morte del condannato, anche quando annulla senza rinvio, nomina un curatore il quale esercita i diritti che nel procedimento di revisione sarebbero spettati al condannato. Se questi muore dopo la sentenza della corte di cassazione, il curatore e' nominato dal presidente della corte o del tribunale o dal pretore che deve giudicare. Se l'istanza e' proposta in vita del condannato da un suo prossimo congiunto, questi diviene curatore di diritto dopo la morte del condannato. La corte di cassazione quando annulla senza rinvio, o il giudice di rinvio quando tale giudizio risulta favorevole al condannato estinto, dichiara che costui non era colpevole, e ordina che la sentenza sia annotata nell'atto di morte, se da questo risulti che il decesso avvenne per esecuzione di pena ovvero in carcere o in luogo destinato a misure di sicurezza detentive. Tale annotazione e' fatta, senza ritardo, a cura del pubblico ministero.