(Codice di procedura penale-art. 564)
 
                              Art. 564 
 
             (Revisione a favore del condannato defunto) 
 
  La corte di cassazione nel caso  di  morte  del  condannato,  anche
quando annulla senza rinvio, nomina un curatore il quale  esercita  i
diritti che nel  procedimento  di  revisione  sarebbero  spettati  al
condannato. 
 
  Se questi muore dopo la sentenza  della  corte  di  cassazione,  il
curatore e' nominato dal presidente della corte o del tribunale o dal
pretore che deve giudicare. Se l'istanza  e'  proposta  in  vita  del
condannato da un suo prossimo congiunto, questi diviene  curatore  di
diritto dopo la morte del condannato. 
 
  La corte di cassazione quando annulla senza rinvio, o il giudice di
rinvio quando tale giudizio risulta favorevole al condannato estinto,
dichiara che costui non era colpevole, e ordina che la  sentenza  sia
annotata nell'atto di morte, se da  questo  risulti  che  il  decesso
avvenne per esecuzione di pena ovvero in carcere o in luogo destinato
a misure di sicurezza detentive. 
 
  Tale annotazione e' fatta,  senza  ritardo,  a  cura  del  pubblico
ministero.