(Codice di procedura penale-art. 565)
 
                              Art. 565 
 
         (Procedimento nel giudizio di rinvio per revisione) 
 
  Quando la corte di cassazione pronuncia il rinvio a nuovo giudizio,
l'interessato che si trova detenuto per l'esecuzione  della  sentenza
di condanna annullata rimane in  carcere  come  imputato  soggetto  a
custodia  preventiva,  salvo  che  debba  essere  scarcerato  perche'
l'imputazione non consente il mandato di cattura o perche' la pena e'
interamente espiata od estinta ovvero  perche'  gli  fu  concessa  la
liberta' provvisoria a norma  dell'articolo  559.  L'imputato  rimane
soggetto alle pene accessorie e alle misure di sicurezza che  fossero
state provvisoriamente applicate prima  della  sentenza  di  condanna
annullata, se la corte di cassazione non ne ordina la sospensione. 
 
  Il tempo della  predetta  custodia  preventiva  e'  detratto  dalla
durata della  pena  detentiva,  se  la  sentenza  di  condanna  viene
confermata. 
 
  La parte civile che e' stata presente nel giudizio  chiuso  con  la
sentenza annullata  ha  diritto  d'intervenire  nel  nuovo  giudizio,
qualora non sia stata condannata per alcuno dei reati  preveduti  dal
numero 4° del l'articolo 554 o non si trovi in  altra  condizione  di
manifesta  incompatibilita'.  Nel  detto  giudizio   e'   citato   il
responsabile  civile,  se  e'  stato  condannato  con   la   sentenza
annullata. 
 
  Quando il giudizio e'  stato  rinviato  ad  un  giudice  d'appello,
questi  provvede  in  ogni  caso   alla   rinnovazione   totale   del
dibattimento.