Art. 565 (Procedimento nel giudizio di rinvio per revisione) Quando la corte di cassazione pronuncia il rinvio a nuovo giudizio, l'interessato che si trova detenuto per l'esecuzione della sentenza di condanna annullata rimane in carcere come imputato soggetto a custodia preventiva, salvo che debba essere scarcerato perche' l'imputazione non consente il mandato di cattura o perche' la pena e' interamente espiata od estinta ovvero perche' gli fu concessa la liberta' provvisoria a norma dell'articolo 559. L'imputato rimane soggetto alle pene accessorie e alle misure di sicurezza che fossero state provvisoriamente applicate prima della sentenza di condanna annullata, se la corte di cassazione non ne ordina la sospensione. Il tempo della predetta custodia preventiva e' detratto dalla durata della pena detentiva, se la sentenza di condanna viene confermata. La parte civile che e' stata presente nel giudizio chiuso con la sentenza annullata ha diritto d'intervenire nel nuovo giudizio, qualora non sia stata condannata per alcuno dei reati preveduti dal numero 4° del l'articolo 554 o non si trovi in altra condizione di manifesta incompatibilita'. Nel detto giudizio e' citato il responsabile civile, se e' stato condannato con la sentenza annullata. Quando il giudizio e' stato rinviato ad un giudice d'appello, questi provvede in ogni caso alla rinnovazione totale del dibattimento.