(Codice di procedura penale-art. 566)
 
                              Art. 566 
 
           (Sentenza nel giudizio di rinvio per revisione) 
 
  Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamente
provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione, il  giudice
non puo' pronunciare assoluzione per effetto di una nuova valutazione
delle sole prove assunte  nel  precedente  giudizio,  ne'  per  altra
ragione. 
 
  Il giudice di rinvio per revisione puo' assolvere  soltanto  quando
vi e' la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non  lo  ha
commesso o quando viene del tutto a mancare la  prova  che  il  fatto
sussiste o che l'imputato lo ha commesso. In ogni  altro  caso,  egli
deve confermare la sentenza di condanna. 
 
  Nel caso di conferma, se l'esecuzione della prima condanna non e' o
non deve ritenersi completamente terminata, e' ripresa dal momento in
cui cesso' per effetto del rinvio a nuovo giudizio, salvo  quanto  e'
stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente.