Art. 566 (Sentenza nel giudizio di rinvio per revisione) Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamente provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione, il giudice non puo' pronunciare assoluzione per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, ne' per altra ragione. Il giudice di rinvio per revisione puo' assolvere soltanto quando vi e' la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o quando viene del tutto a mancare la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso. In ogni altro caso, egli deve confermare la sentenza di condanna. Nel caso di conferma, se l'esecuzione della prima condanna non e' o non deve ritenersi completamente terminata, e' ripresa dal momento in cui cesso' per effetto del rinvio a nuovo giudizio, salvo quanto e' stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente.