Art. 567 (Provvedimenti circa le spese e gli effetti civili in caso di assoluzione) La corte di cassazione quando annulla senza rinvio la sentenza di condanna, o il giudice di rinvio quando pronuncia sentenza di assoluzione anche nel caso preveduto dall'articolo 564, provvede altresi' alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le spese del procedimento e del mantenimento in carcere, per il risarcimento dei danni e per le misure di sicurezza patrimoniali. La sentenza della corte di cassazione che annulla senza rinvio e' notificata per intero senza ritardo all'interessato, a cura del cancelliere della corte, ed e' comunicata al procuratore generale presso la corte medesima il quale da' i provvedimenti necessari per l'esecuzione.