(Codice di procedura penale-art. 567)
 
                              Art. 567 
 
(Provvedimenti circa le  spese  e  gli  effetti  civili  in  caso  di
                            assoluzione) 
 
  La corte di cassazione quando annulla senza rinvio la  sentenza  di
condanna, o  il  giudice  di  rinvio  quando  pronuncia  sentenza  di
assoluzione anche nel  caso  preveduto  dall'articolo  564,  provvede
altresi' alla restituzione delle somme  pagate  in  esecuzione  della
condanna per le pene pecuniarie, per le spese del procedimento e  del
mantenimento in carcere, per il  risarcimento  dei  danni  e  per  le
misure di sicurezza patrimoniali. 
 
  La sentenza della corte di cassazione che annulla senza  rinvio  e'
notificata per intero  senza  ritardo  all'interessato,  a  cura  del
cancelliere della corte, ed e'  comunicata  al  procuratore  generale
presso la corte medesima il quale da' i provvedimenti  necessari  per
l'esecuzione.