(Codice di procedura penale-art. 568)
 
                              Art. 568 
 
(Provvedimenti in caso di rigetto  dell'istanza  di  revisione  o  di
                        giudizio sfavorevole) 
 
  La  corte  di  cassazione,  se  dichiara  inammissibile  o  rigetta
l'istanza di revisione, con la stessa sentenza ordina, occorrendo, la
carcerazione del condannato. La dichiarazione d'inammissibilita' o il
rigetto dell'istanza non pregiudica  il  diritto  di  presentare  una
nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi. 
 
  Il giudice di rinvio, quando non pronuncia assoluzione, emette  con
la sentenza ordine di carcerazione contro il colpevole non  detenuto,
se questi deve espiare una pena detentiva o una pena piu' grave. 
 
  Se  la  corte  di  cassazione  dichiara  inammissibile  o   rigetta
l'istanza  di  revisione,  fuori  del  caso  preveduto  dal   secondo
capoverso dell'articolo 558, ovvero se nel giudizio di rinvio non  e'
pronunciata sentenza di assoluzione, il privato che ha  domandato  la
revisione e' condannato alle spese del procedimento.