Art. 568 (Provvedimenti in caso di rigetto dell'istanza di revisione o di giudizio sfavorevole) La corte di cassazione, se dichiara inammissibile o rigetta l'istanza di revisione, con la stessa sentenza ordina, occorrendo, la carcerazione del condannato. La dichiarazione d'inammissibilita' o il rigetto dell'istanza non pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi. Il giudice di rinvio, quando non pronuncia assoluzione, emette con la sentenza ordine di carcerazione contro il colpevole non detenuto, se questi deve espiare una pena detentiva o una pena piu' grave. Se la corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta l'istanza di revisione, fuori del caso preveduto dal secondo capoverso dell'articolo 558, ovvero se nel giudizio di rinvio non e' pronunciata sentenza di assoluzione, il privato che ha domandato la revisione e' condannato alle spese del procedimento.