(Codice di procedura penale-art. 569)
 
                              Art. 569 
 
 (Impugnabilita' della sentenza del giudice di rinvio per revisione) 
 
  La sentenza di assoluzione pronunciata dal  giudice  di  rinvio  e'
soggetta al ricorso per cassazione da parte del  pubblico  ministero.
Se e' stata violata la disposizione della prima  parte  dell'articolo
566, la corte di cassazione decide anche nel merito. 
 
  La sentenza del  giudice  predetto  che  conferma  la  sentenza  di
condanna e' inoppugnabile, anche se pronunciata in  primo  grado;  ma
non  pregiudica  il  diritto  di  presentare  una  nuova  domanda  di
revisione fondata su elementi diversi.