Art. 569 (Impugnabilita' della sentenza del giudice di rinvio per revisione) La sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di rinvio e' soggetta al ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero. Se e' stata violata la disposizione della prima parte dell'articolo 566, la corte di cassazione decide anche nel merito. La sentenza del giudice predetto che conferma la sentenza di condanna e' inoppugnabile, anche se pronunciata in primo grado; ma non pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi.