(Codice di procedura penale-art. 570)
 
                              Art. 570 
 
            (Pubblicazione della sentenza di assoluzione) 
 
  La sentenza della corte di cassazione che pronuncia  l'annullamento
senza rinvio, o quella di assoluzione  pronunciata  nel  giudizio  di
rinvio, a richiesta  dell'interessato  e'  stampata  ed  affissa  per
estratto a cura del cancelliere nel Comune  in  cui  la  sentenza  di
condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza  del
prosciolto.  L'ufficiale  giudiziario  deposita  in  cancelleria   il
certificato delle eseguite affissioni. 
 
  Su  richiesta   dell'interessato,   il   giudice   competente   per
l'esecuzione dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza  sia
inserito  a  cura  del  cancelliere  in  un  giornale  designato  con
l'ordinanza medesima. 
 
  Le spese della pubblicazione in ogni caso sono a carico della Cassa
delle ammende.