(Codice di procedura penale-art. 571)
 
                              Art. 571 
 
          (Facolta' di chiedere una riparazione pecuniaria) 
 
  Chi e' stato assolto per effetto  della  sentenza  della  corte  di
cassazione o del giudice di rinvio, se in conseguenza della  sentenza
annullata ha espiato una pena detentiva per  tre  mesi  almeno  o  e'
stato sottoposto a misura  di  sicurezza  detentiva  per  non  minore
durata o ha risarcito il danno senza che gli rimanga la possibilita',
di  una  efficace  ripetizione,  puo'   domandare   una   riparazione
pecuniaria a titolo di soccorso, qualora sia riconosciuto che per  le
sue condizioni economiche ne abbia bisogno per se' o per la famiglia. 
 
  La domanda non e' ammessa: 
 
  1° se e' proposta dopo un anno dalla pronuncia  della  sentenza  di
annullamento senza rinvio o di assoluzione; 
 
  2° se il ricorrente ha riportato un'altra condanna per delitto,  in
tempo  anteriore  o  posteriore  alla  pronuncia  della  sentenza  di
condanna annullata; 
 
  3° se il ricorrente per dolo o colpa grave ha dato o e' concorso  a
dare causa all'errore del giudice.