Art. 571 (Facolta' di chiedere una riparazione pecuniaria) Chi e' stato assolto per effetto della sentenza della corte di cassazione o del giudice di rinvio, se in conseguenza della sentenza annullata ha espiato una pena detentiva per tre mesi almeno o e' stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva per non minore durata o ha risarcito il danno senza che gli rimanga la possibilita', di una efficace ripetizione, puo' domandare una riparazione pecuniaria a titolo di soccorso, qualora sia riconosciuto che per le sue condizioni economiche ne abbia bisogno per se' o per la famiglia. La domanda non e' ammessa: 1° se e' proposta dopo un anno dalla pronuncia della sentenza di annullamento senza rinvio o di assoluzione; 2° se il ricorrente ha riportato un'altra condanna per delitto, in tempo anteriore o posteriore alla pronuncia della sentenza di condanna annullata; 3° se il ricorrente per dolo o colpa grave ha dato o e' concorso a dare causa all'errore del giudice.