Art. 572 (Riparazione pecuniaria in caso di morte del prosciolto) Nei casi preveduti dall'articolo 564, le persone che secondo le leggi civili avrebbero avuto diritto agli alimenti possono, anche per mezzo del curatore speciale, proporre nel termine indicato nel numero 1° dell'articolo precedente l'istanza per la riparazione pecuniaria o giovarsi di quella gia' proposta. A queste persone non puo' mai essere assegnata a titolo di riparazione pecuniaria una somma complessiva maggiore di quella che, tenuto conto delle condizioni economiche e famigliari del prosciolto, avrebbe potuto essere a costui liquidata.