(Codice di procedura penale-art. 572)
 
                              Art. 572 
 
      (Riparazione pecuniaria in caso di morte del prosciolto) 
 
  Nei casi preveduti dall'articolo 564, le  persone  che  secondo  le
leggi civili avrebbero avuto diritto agli alimenti possono, anche per
mezzo del curatore speciale, proporre nel termine indicato nel numero
1° dell'articolo precedente l'istanza per la riparazione pecuniaria o
giovarsi di quella gia' proposta. 
 
  A queste  persone  non  puo'  mai  essere  assegnata  a  titolo  di
riparazione pecuniaria una somma complessiva maggiore di quella  che,
tenuto conto delle condizioni economiche e famigliari del prosciolto,
avrebbe potuto essere a costui liquidata.