Art. 573 (Domanda di riparazione pecuniaria) La domanda di riparazione pecuniaria e' presentata per iscritto nella cancelleria del giudice competente a decidere sopra di essa o in quella della corte d'appello, del tribunale o del pretore del luogo in cui l'interessato si trova, nel quale caso e' trasmessa senza ritardo al giudice competente. Alla domanda devono essere uniti a pena d'inammissibilita' documenti idonei a comprovare le disagiate condizioni economiche dell'interessato, il suo stato di famiglia e, nel caso preveduto dall'articolo precedente, le condizioni ivi indicate.