(Codice di procedura penale-art. 573)
 
                              Art. 573 
 
                 (Domanda di riparazione pecuniaria) 
 
  La domanda di riparazione pecuniaria  e'  presentata  per  iscritto
nella cancelleria del giudice competente a decidere sopra di  essa  o
in quella della corte d'appello, del  tribunale  o  del  pretore  del
luogo in cui l'interessato si trova,  nel  quale  caso  e'  trasmessa
senza ritardo al giudice competente. 
 
  Alla  domanda  devono  essere  uniti  a   pena   d'inammissibilita'
documenti idonei a  comprovare  le  disagiate  condizioni  economiche
dell'interessato, il suo stato di  famiglia  e,  nel  caso  preveduto
dall'articolo precedente, le condizioni ivi indicate.