Art. 574 (Decisione sulla domanda di riparazione) Quando la sentenza di condanna e' stata annullata senza rinvio, sulla domanda di riparazione pronuncia la sezione della corte di cassazione che dichiaro' l'annullamento ovvero, se questo e' stato dichiarato dalle sezioni unite, la sezione penale designata dal primo presidente. Quando l'assoluzione e' stata dichiarata nel giudizio di rinvio, la competenza a pronunciare sulla predetta domanda spetta al giudice che pronuncio' la sentenza di assoluzione. In ogni caso si provvede in camera di consiglio, previe conclusioni scritte del pubblico ministero. La parte interessata puo' presentare memorie e documenti in aggiunta a quelli allegati alla domanda. La decisione e' pronunciata con sentenza la quale, fuori del caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e' soggetta al ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero e dell'interessato, anche per il merito. La domanda dichiarata inammissibile o rigettata per mancanza o insufficienza di elementi atti a giustificarla puo' essere riproposta, non oltre il termine stabilito nel numero 1°, dell'articolo 571, qualora l'interessato presenti gli elementi necessari.