(Codice di procedura penale-art. 574)
 
                              Art. 574 
 
              (Decisione sulla domanda di riparazione) 
 
  Quando la sentenza di condanna e'  stata  annullata  senza  rinvio,
sulla domanda di riparazione pronuncia  la  sezione  della  corte  di
cassazione che dichiaro' l'annullamento ovvero, se  questo  e'  stato
dichiarato dalle sezioni unite, la sezione penale designata dal primo
presidente. 
 
  Quando l'assoluzione e' stata dichiarata nel giudizio di rinvio, la
competenza a pronunciare sulla predetta domanda spetta al giudice che
pronuncio' la sentenza di assoluzione. 
 
  In ogni caso si provvede in camera di consiglio, previe conclusioni
scritte del pubblico ministero. La parte interessata puo'  presentare
memorie e documenti in aggiunta a quelli allegati  alla  domanda.  La
decisione e' pronunciata  con  sentenza  la  quale,  fuori  del  caso
preveduto dalla prima  parte  di  questo  articolo,  e'  soggetta  al
ricorso  per  cassazione  da   parte   del   pubblico   ministero   e
dell'interessato,  anche  per  il  merito.  La   domanda   dichiarata
inammissibile o rigettata per mancanza o  insufficienza  di  elementi
atti a giustificarla puo' essere riproposta,  non  oltre  il  termine
stabilito nel numero 1°,  dell'articolo  571,  qualora  l'interessato
presenti gli elementi necessari.