Art. 297. Salve le disposizioni degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, fino a che non siano state emanate ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, le convenzioni per il mantenimento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, restano fermi gli obblighi imposti agli Enti da atti di fondazione, convenzioni e disposizioni legislative.