(Codice della navigazione-art. 510)
                              Art. 510. 
               (Diritti ed obblighi del ritrovatore). 
 
  Chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal  mare  rigettati  in
localita' del demanio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o
dall'approdo della nave se il ritrovamento e' avvenuto  in  corso  di
navigazione deve farne denuncia all'autorita' marittima  piu'  vicina
e,  quando  sia  possibile,   consegnare   le   cose   ritrovate   al
proprietario, o, se questi gli sia ignoto e  il  valore  dei  relitti
superi le lire cinquanta, all'autorita' predetta. 
 
  Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della  denuncia  e  della
consegna, ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari  alla
terza parte del valore delle cose ritrovate, se  il  ritrovamento  e'
avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino alle  diecimila  lire
di valore e alla ventesima per il sovrappiu', se il  ritrovamento  e'
avvenuto in localita' del demanio marittimo.