Art. 510.
(Diritti ed obblighi del ritrovatore).
Chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare rigettati in
localita' del demanio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o
dall'approdo della nave se il ritrovamento e' avvenuto in corso di
navigazione deve farne denuncia all'autorita' marittima piu' vicina
e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al
proprietario, o, se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti
superi le lire cinquanta, all'autorita' predetta.
Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della
consegna, ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla
terza parte del valore delle cose ritrovate, se il ritrovamento e'
avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino alle diecimila lire
di valore e alla ventesima per il sovrappiu', se il ritrovamento e'
avvenuto in localita' del demanio marittimo.