Art. 511.
(Custodia e vendita delle cose ritrovate).
Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime
e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto
dell'articolo 508.
Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico
o etnografico, nonche' le armi, le munizioni e gli apparecchi
militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si
presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo,
sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del
ritrovatore all'indennita' ed al compenso stabiliti nell'articolo
precedente.