(Codice della navigazione-art. 511)
                              Art. 511. 
             (Custodia e vendita delle cose ritrovate). 
 
  Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime
e per la devoluzione delle somme  ricavate  si  applica  il  disposto
dell'articolo 508. 
 
  Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico,  archeologico
o etnografico,  nonche'  le  armi,  le  munizioni  e  gli  apparecchi
militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si
presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto  articolo,
sono  devoluti  allo  Stato,  salvo  in  ogni  caso  il  diritto  del
ritrovatore all'indennita' ed  al  compenso  stabiliti  nell'articolo
precedente.