(Codice della navigazione-art. 512)
                              Art. 512. 
                         (Cetacei arenati). 
 
  I cetacei arenati sul litorale del Regno appartengono allo Stato. 
 
  Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all'autorita' marittima
entro tre giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio  pari  alla
ventesima parte del valore del cetaceo.