Art. 477. (Istituzione dell'elenco) Presso ogni corte d'appello il cui distretto confina con il mare, e' istituito uno speciale elenco di liquidatori d'avarie. A tale elenco e ai liquidatori in esso iscritti si applicano gli articoli 13 e da 15 a 24 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile in quanto non modificati dal seguente articolo.