(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 282)
Art. 282. (Art. 78 del Testo Unico)
VEICOLI IN CIRCOLAZIONE DI PROVA
I veicoli in circolazione di prova di cui all'art. 63 del Testo
Unico possono non essere muniti dei dispositivi di illuminazione e di
segnalazione visiva nelle ore o nelle circostanze in cui non e'
prescritto l'uso di essi. Tuttavia la mancanza degli indicatori di
direzione e delle luci di arresto e' consentita soltanto qualora sia
possibile fare le segnalazioni col braccio.