Art. 490. I tesorieri provinciali eseguiscono per conto del cassiere del debito pubblico, nelle citta' fuori del luogo sede della Direzione generale, ed ove non sianvi stabilimenti pubblici o Banche che ne abbiano speciale incarico, il pagamento delle rate semestrali di tutte indistintamente le rendite che sono amministrate dalla Direzione generale stessa. Essi operano anche il rimborso dei capitali, della rendita e delle obbligazioni estratte, il pagamento dei premi e quegli altri pagamenti che possono essere ordinati da detta direzione generale.