(Regolamento-art. 490)
 
                              Art. 490. 
 
  I tesorieri provinciali eseguiscono  per  conto  del  cassiere  del
debito pubblico, nelle citta' fuori del luogo  sede  della  Direzione
generale, ed ove non sianvi stabilimenti pubblici  o  Banche  che  ne
abbiano speciale incarico, il  pagamento  delle  rate  semestrali  di
tutte  indistintamente  le  rendite  che  sono   amministrate   dalla
Direzione generale stessa. 
 
  Essi operano anche il rimborso dei capitali, della rendita e  delle
obbligazioni  estratte,  il  pagamento  dei  premi  e  quegli   altri
pagamenti che possono essere ordinati da detta direzione generale.