(Regolamento-art. 493)
 
                              Art. 493. 
 
  I fondi occorrenti al cassiere per i  pagamenti  da  farsi  da  lui
direttamente e  pel  rimborso  ai  tesorieri,  sono  prelevati  dagli
assegni del  bilancio  e  forniti  dal  tesoriere  centrale  mediante
mandati spediti dal Ministero  del  tesoro,  Direzione  generale  del
tesoro, in seguito a richiesta della Direzione  generale  del  debito
pubblico. 
 
  Tali mandati debbono essere quietanzati con ricevute  del  cassiere
staccate  dal  suo  giornale  d'entrata,   controsegnate   dal   capo
dell'ufficio di controllo addetto alla Cassa, e munite del visto  del
direttore generale del Debito  pubblico,  del  direttore  capo  della
dipendente Ragioneria e del  capo  dell'ufficio  di  riscontro  della
Corte dei conti.