Art. 493. I fondi occorrenti al cassiere per i pagamenti da farsi da lui direttamente e pel rimborso ai tesorieri, sono prelevati dagli assegni del bilancio e forniti dal tesoriere centrale mediante mandati spediti dal Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, in seguito a richiesta della Direzione generale del debito pubblico. Tali mandati debbono essere quietanzati con ricevute del cassiere staccate dal suo giornale d'entrata, controsegnate dal capo dell'ufficio di controllo addetto alla Cassa, e munite del visto del direttore generale del Debito pubblico, del direttore capo della dipendente Ragioneria e del capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti.