Art. 494. Il pagamento delle rendite nominative dei consolidati 3 e 5 per cento viene ordinato dalla Direzione generale del debito pubblico mediante ruolo mobile, composto di tanti fogli ed estratti del ruolo generale separati, quante sono le iscrizioni di rendita che danno luogo a pagamento. I fogli di ruolo sono dalla Direzione generale predetta trasmessi alle tesorerie col mezzo delle Intendenze di finanza, descritti in elenco per ordine del numero progressivo d'iscrizione, e ciascun foglio e' accompagnato dalla corrispondente formola di ricevuta relativa alla prima rata da pagarsi sui fogli medesimi. Le formule di ricevuta per i semestri successivi sono di mano in mano trasmesse prima della scadenza di ciascun semestre. Le Intendenze di finanza ricevuti i fogli di ruolo debbono, in contradditorio dei tesorieri e dei controllori presso le tesorerie, riscontrarli con le formule di ricevuta e con l'elenco che li accompagna, per accertarne la perfetta corrispondenza partita per partita, apponendo a tergo delle formule di ricevuta il bollo d'ufficio. Appena terminato il riscontro, le Intendenze debbono fare le prescritte annotazioni sui registri della ragioneria, accusare ricevuta dei mentovati documenti alla Direzione generale del debito pubblico, mediante dichiarazione sottoscritta dal tesoriere e dal controllore e munita del visto dell'intendente, e rimettere i fogli di ruolo e le formule di ricevuta al dipendente tesoriere. I mandati e gli altri ordini di pagamento riguardanti il debito pubblico che debbono essere estinti dai tesorieri provinciali, sono inviati alle Intendenze di finanza perche' ne prendano nota nei propri registri, e li trasmettano ai tesorieri con elenco in doppio esemplare, uno dei quali e' restituito con ricevuta.