(Regolamento-art. 494)
 
                              Art. 494. 
 
  Il pagamento delle rendite nominative dei consolidati  3  e  5  per
cento viene ordinato dalla Direzione  generale  del  debito  pubblico
mediante ruolo mobile, composto di tanti fogli ed estratti del  ruolo
generale separati, quante sono le iscrizioni  di  rendita  che  danno
luogo a pagamento. 
 
  I fogli di ruolo sono dalla Direzione generale  predetta  trasmessi
alle tesorerie col mezzo delle Intendenze di  finanza,  descritti  in
elenco per ordine del  numero  progressivo  d'iscrizione,  e  ciascun
foglio e'  accompagnato  dalla  corrispondente  formola  di  ricevuta
relativa alla prima rata da pagarsi sui fogli medesimi. Le formule di
ricevuta per i semestri successivi sono di  mano  in  mano  trasmesse
prima della scadenza di ciascun semestre. 
 
  Le Intendenze di finanza ricevuti i  fogli  di  ruolo  debbono,  in
contradditorio dei tesorieri e dei controllori presso  le  tesorerie,
riscontrarli con le  formule  di  ricevuta  e  con  l'elenco  che  li
accompagna, per accertarne la  perfetta  corrispondenza  partita  per
partita, apponendo  a  tergo  delle  formule  di  ricevuta  il  bollo
d'ufficio. 
 
  Appena terminato  il  riscontro,  le  Intendenze  debbono  fare  le
prescritte  annotazioni  sui  registri  della  ragioneria,   accusare
ricevuta dei mentovati documenti alla Direzione generale  del  debito
pubblico, mediante dichiarazione sottoscritta  dal  tesoriere  e  dal
controllore e munita del visto dell'intendente, e rimettere  i  fogli
di ruolo e le formule di ricevuta al dipendente tesoriere. 
 
  I mandati e gli altri ordini di  pagamento  riguardanti  il  debito
pubblico che debbono essere estinti dai tesorieri  provinciali,  sono
inviati alle Intendenze di  finanza  perche'  ne  prendano  nota  nei
propri registri, e li trasmettano ai tesorieri con elenco  in  doppio
esemplare, uno dei quali e' restituito con ricevuta.