(Regolamento-art. 495)
 
                              Art. 495. 
 
  I pagamenti fatti dai tesorieri provinciali per conto del  cassiere
del  debito  pubblico,  saranno  allibrati   in   apposito   registro
distintamente per categoria di debito. 
 
  Nei conti dei tesorieri saranno computati sotto il titolo speciale:
Fondi somministrati alla Tesoreria centrale  mediante  pagamento  pel
debito pubblico.