(Regolamento-art. 496)
 
                              Art. 496. 
 
  Le  cedole  al  portatore  pagate  dai  tesorieri  debbono   essere
perforate e munite del bollo a  calendario,  allo  scopo  di  rendere
assolutamente impossibile che sieno presentate una seconda  volta  al
pagamento; e debbono avere  la  condizione  del  luogo,  del  mese  e
dell'anno in cui venne operato il pagamento stesso. 
 
  Il detto bollo deve  essere  applicato  altresi'  alle  formule  di
ricevuta, ai buoni di cassa ed  ai  mandati:  e  nel  casellario  dei
certificati nominativi di rendita sara' da apporsi il bollo  portante
la leggenda «pagato» e la indicazione della citta' in cui ha luogo il
pagamento. 
 
  Presso le tesorerie provinciali debbono  essere  conservate  almeno
per un quinquennio le note, o  distinte  (borderaux),  con  le  quali
vengono accompagnate le cedole da pagarsi.