Art. 496. Le cedole al portatore pagate dai tesorieri debbono essere perforate e munite del bollo a calendario, allo scopo di rendere assolutamente impossibile che sieno presentate una seconda volta al pagamento; e debbono avere la condizione del luogo, del mese e dell'anno in cui venne operato il pagamento stesso. Il detto bollo deve essere applicato altresi' alle formule di ricevuta, ai buoni di cassa ed ai mandati: e nel casellario dei certificati nominativi di rendita sara' da apporsi il bollo portante la leggenda «pagato» e la indicazione della citta' in cui ha luogo il pagamento. Presso le tesorerie provinciali debbono essere conservate almeno per un quinquennio le note, o distinte (borderaux), con le quali vengono accompagnate le cedole da pagarsi.