Art. 497. Alla fine di ciascun mese i tesorieri debbono avere descritti, per le sole somme effettivamente pagate, depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile ed altre, in elenchi separati per categoria di debito, scadenza e per servizio, i moduli di quietanza, le cedole di cartelle al portatore e quelle di titoli di rendite miste, i mandati e gli ordini pagati, ed averne riportati i risultamenti di una nota riassuntiva compilata in doppio esemplare. Le Intendenze di finanza, in occasione delle mensuali verificazioni di cassa, riconoscono la esatezza degli elenchi e della nota riassuntiva col riscontro dei titoli pagati, vidimano gli elenchi e i due esemplari di essa nota, ed assistono alla formazione dei plichi entro i quali sono rinchiusi i titoli e gli elenchi suddetti con un esemplare della nota; appongono quindi il loro suggello d'ufficio sui plichi che consegnano al tesoriere ed al rispettivo controllore, ai quali spetta curarne il pronto e sicuro invio alla Direzione generale del debito pubblico. L'altro esemplare della nota riassuntiva dalle Intendenze e' trasmesso alla Direzione generale del tesoro.