(Regolamento-art. 497)
 
                              Art. 497. 
 
  Alla fine di ciascun mese i tesorieri debbono avere descritti,  per
le sole somme effettivamente  pagate,  depurate  della  ritenuta  per
imposta di  ricchezza  mobile  ed  altre,  in  elenchi  separati  per
categoria di debito, scadenza e per servizio, i moduli di  quietanza,
le cedole di cartelle al portatore e  quelle  di  titoli  di  rendite
miste,  i  mandati  e  gli  ordini  pagati,  ed  averne  riportati  i
risultamenti di una nota riassuntiva compilata in doppio esemplare. 
 
  Le Intendenze di finanza, in occasione delle mensuali verificazioni
di  cassa,  riconoscono  la  esatezza  degli  elenchi  e  della  nota
riassuntiva col riscontro dei titoli pagati, vidimano gli elenchi e i
due esemplari di essa nota, ed assistono alla formazione  dei  plichi
entro i quali sono rinchiusi i titoli e gli elenchi suddetti  con  un
esemplare della nota; appongono quindi il loro suggello d'ufficio sui
plichi che consegnano al tesoriere ed al rispettivo  controllore,  ai
quali spetta curarne il pronto e sicuro invio alla Direzione generale
del debito pubblico. 
 
  L'altro  esemplare  della  nota  riassuntiva  dalle  Intendenze  e'
trasmesso alla Direzione generale del tesoro.