(Regolamento-art. 498)
 
                              Art. 498. 
 
  La Direzione generale del  debito  pubblico,  tosto  che  riceve  i
plichi  accennati  all'articolo  precedente,  accerta  col   concorso
dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti,  la  integrita'  dei
plichi medesimi e dei suggelli,  e  li  fa  riporre,  ove  non  possa
procedere subito alla verificazione dei titoli, in una cassa forte  a
due chiavi diverse tenute, l'una dal capo dell'ufficio  di  riscontro
della Corte dei conti  e  l'altra  dal  funzionario  della  Direzione
generale del debito pubblico, a cio' delegato. 
 
  Quando poi la Direzione generale del debito pubblico  procede  alla
verificazione di cui sopra, un suo delegato e il capo dell'ufficio di
riscontro  della   Corte   dei   conti   ritirano   dallo   impiegato
consegnatario i plichi, si assicurano che siano rimasti in ogni parte
inalterati, li aprono, e confrontati i titoli con gli elenchi  e  con
la  nota  accertano  l'ammontare  di  quelli  regolarmente  pagati  e
segnalano le irregolarita'  che  possono  avere  rilevate.  Tutte  le
operazioni  preindicate  debbono  resultare  da   appositi   processi
verbali. I tesorieri hanno  facolta'  di  delegare  persona  di  loro
fiducia ad assistere  alle  operazioni  di  cui  sopra.  A  tal  fine
notificano alla Direzione generale del debito  pubblico  il  cognome,
nome, qualita' e residenza della persona stessa, accio' questa  possa
essere avvisata del giorno in cui sara' proceduto alle  verificazioni
alle quali dovra' trovarsi presente.