Art. 498. La Direzione generale del debito pubblico, tosto che riceve i plichi accennati all'articolo precedente, accerta col concorso dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, la integrita' dei plichi medesimi e dei suggelli, e li fa riporre, ove non possa procedere subito alla verificazione dei titoli, in una cassa forte a due chiavi diverse tenute, l'una dal capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti e l'altra dal funzionario della Direzione generale del debito pubblico, a cio' delegato. Quando poi la Direzione generale del debito pubblico procede alla verificazione di cui sopra, un suo delegato e il capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti ritirano dallo impiegato consegnatario i plichi, si assicurano che siano rimasti in ogni parte inalterati, li aprono, e confrontati i titoli con gli elenchi e con la nota accertano l'ammontare di quelli regolarmente pagati e segnalano le irregolarita' che possono avere rilevate. Tutte le operazioni preindicate debbono resultare da appositi processi verbali. I tesorieri hanno facolta' di delegare persona di loro fiducia ad assistere alle operazioni di cui sopra. A tal fine notificano alla Direzione generale del debito pubblico il cognome, nome, qualita' e residenza della persona stessa, accio' questa possa essere avvisata del giorno in cui sara' proceduto alle verificazioni alle quali dovra' trovarsi presente.