(Regolamento-art. 499)
 
                              Art. 499. 
 
  Accertata, nel modo indicato dall'articolo precedente, la somma dei
pagamenti effettuati dai tesorieri, la Direzione generale del  Debito
pubblico fa compilare  una  nota  di  applicazione,  nella  quale  si
determina la somma dovuta per rimborso ad ogni tesoriere. 
 
  Questa nota e' trasmessa alla Direzione generale del tesoro, che fa
emettere dalla tesoreria  centrale  le  corrispondenti  quietanze  di
fondo  somministrato  a  favore  dei  singoli  tesorieri  provinciali
prelevandone l'ammontare dai fondi  che  la  Direzione  generale  del
debito pubblico tiene in conto corrente colla Tesoreria centrale. 
 
  Ove nella fatta verificazione siano state riscontrate irregolarita'
tali che modifichino il credito  dei  tesorieri,  come  nei  casi  di
cedole non legittime ed alterate, oppure riferibili  a  semestri  non
maturati al pagamento o colpiti dalla  prescrizione  quinquennale,  o
per altri motivi, deve esserne informata la  Direzione  generale  del
tesoro; affinche' possa curare la rettificazione delle contabilita' e
la refusione delle somme, che i tesorieri stessi sono tenuti a pagare
del proprio per non averne ottenuto il rimborso.