Art. 499. Accertata, nel modo indicato dall'articolo precedente, la somma dei pagamenti effettuati dai tesorieri, la Direzione generale del Debito pubblico fa compilare una nota di applicazione, nella quale si determina la somma dovuta per rimborso ad ogni tesoriere. Questa nota e' trasmessa alla Direzione generale del tesoro, che fa emettere dalla tesoreria centrale le corrispondenti quietanze di fondo somministrato a favore dei singoli tesorieri provinciali prelevandone l'ammontare dai fondi che la Direzione generale del debito pubblico tiene in conto corrente colla Tesoreria centrale. Ove nella fatta verificazione siano state riscontrate irregolarita' tali che modifichino il credito dei tesorieri, come nei casi di cedole non legittime ed alterate, oppure riferibili a semestri non maturati al pagamento o colpiti dalla prescrizione quinquennale, o per altri motivi, deve esserne informata la Direzione generale del tesoro; affinche' possa curare la rettificazione delle contabilita' e la refusione delle somme, che i tesorieri stessi sono tenuti a pagare del proprio per non averne ottenuto il rimborso.