(Regolamento-art. 500)
 
                              Art. 500. 
 
  Qualora avvenga smarrimento o distruzione di formule  di  ricevute,
di  mandati  o  di  altri  ordini  al  nome,  deve   darsene   avviso
all'Amministrazione del debito pubblico, la quale procedera'  per  il
rilascio del duplicato di dette formole  di  ricevute,  non  che  del
duplicato dei mandati ed ordini, osservate per questi  ultimi  titoli
le disposizioni peculiari del presente regolamento, e per le  formole
di ricevute le speciali disposizioni dell'Amministrazione del  debito
pubblico.