Art. 500. Qualora avvenga smarrimento o distruzione di formule di ricevute, di mandati o di altri ordini al nome, deve darsene avviso all'Amministrazione del debito pubblico, la quale procedera' per il rilascio del duplicato di dette formole di ricevute, non che del duplicato dei mandati ed ordini, osservate per questi ultimi titoli le disposizioni peculiari del presente regolamento, e per le formole di ricevute le speciali disposizioni dell'Amministrazione del debito pubblico.