(Regolamento-art. 501)
 
                              Art. 501. 
 
  I pagamenti che hanno luogo all'estero col mezzo di case  bancarie,
e quelli che si fanno da pubblici stabilimenti e  case  bancarie  nel
Regno, si effettuano coi fondi anticipati  dalla  Direzione  generale
del tesoro, prelevandoli dal conto corrente colla Direzione  generale
del debito pubblico e addebitandoli nei rispettivi conti correnti con
le dette case bancarie. 
 
  La Direzione generale del debito pubblico verifica i titoli  pagati
e ne comunica il risultato alla Direzione generale  del  tesoro,  che
provvede quindi a  regolare  definitivamente  i  conti  con  le  case
anzidette.