Art. 501. I pagamenti che hanno luogo all'estero col mezzo di case bancarie, e quelli che si fanno da pubblici stabilimenti e case bancarie nel Regno, si effettuano coi fondi anticipati dalla Direzione generale del tesoro, prelevandoli dal conto corrente colla Direzione generale del debito pubblico e addebitandoli nei rispettivi conti correnti con le dette case bancarie. La Direzione generale del debito pubblico verifica i titoli pagati e ne comunica il risultato alla Direzione generale del tesoro, che provvede quindi a regolare definitivamente i conti con le case anzidette.