Art. 139. (Tenuta dell'albo) 1. Nella tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico, l'Organismo: a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi e alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati nei casi e nelle forme previste dalla legge o dai regolamenti adottati dall'Organismo, nonche' alle variazioni dei dati in esso registrati; b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'albo; c) svolge ogni altra attivita' necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo, compresa l'indizione e l'organizzazione dello svolgimento delle prove valutative; d) adotta proprie disposizioni al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte; e) rende pubbliche le disposizioni adottate ai sensi della lettera d), che abbiano rilevanza esterna secondo quanto indicato nel protocollo di intesa stipulato con la Consob, indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza; f) aggiorna tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria e dallo stesso Organismo nei confronti degli iscritti; g) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo.