(Allegato-art. 139)
 
                              Art. 139. 
 
                         (Tenuta dell'albo) 
 
  1. Nella tenuta dell'albo unico dei consulenti  finanziari  di  cui
all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico, l'Organismo: 
 
  a) procede  alle  iscrizioni,  previo  accertamento  dei  requisiti
prescritti, al diniego delle iscrizioni  per  difetto  dei  requisiti
stessi e alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati
nei casi e  nelle  forme  previste  dalla  legge  o  dai  regolamenti
adottati dall'Organismo, nonche' alle variazioni  dei  dati  in  esso
registrati; 
 
  b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'albo; 
 
  c) svolge ogni altra attivita' necessaria ai  fini  dell'iscrizione
all'albo, compresa l'indizione e l'organizzazione  dello  svolgimento
delle prove valutative; 
 
  d) adotta proprie disposizioni al fine di garantire  un  efficiente
esercizio delle funzioni svolte; 
 
  e) rende pubbliche le disposizioni adottate ai sensi della  lettera
d),  che  abbiano  rilevanza  esterna  secondo  quanto  indicato  nel
protocollo di intesa stipulato con la Consob, indicando, tra l'altro,
i termini dei procedimenti di propria competenza; 
 
  f) aggiorna tempestivamente l'albo  sulla  base  dei  provvedimenti
adottati dall'autorita' giudiziaria  e  dallo  stesso  Organismo  nei
confronti degli iscritti; 
 
  g) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione
all'albo.