(Allegato-art. 140)
 
                              Art. 140. 
 
        (Vigilanza dell'Organismo sui consulenti finanziari) 
 
  1.  L'Organismo  vigila  sui  consulenti  finanziari  al  fine   di
assicurare il rispetto della disciplina loro applicabile e la  tutela
degli  investitori  e  di  salvaguardare  la  fiducia   del   sistema
finanziario, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 31 del  Testo
Unico. 
 
  2. L'Organismo  adotta  ogni  misura  organizzativa  necessaria  ad
assicurare la  tutela  degli  investitori,  nonche'  l'imparzialita',
autonomia e indipendenza dell'attivita'  di  vigilanza  a  tale  fine
svolta. 
 
  3. L'Organismo formula per iscritto, applica e mantiene un'efficace
politica di gestione dei conflitti di interesse per: 
 
  a) individuare, in relazione all'attivita' svolta,  le  circostanze
che generano o potrebbero generare conflitti di interesse; 
 
  b) definire le procedure da seguire e le  misure  da  adottare  per
prevenire o gestire i conflitti di interesse. Tali procedure e misure
garantiscono che, pur in presenza di un conflitto  di  interessi  dei
dipendenti o dei componenti dell'Organismo,  quest'ultimo  svolga  la
propria attivita' con imparzialita' e indipendenza. 
 
  4.  I  dipendenti  e  i  componenti  dell'Organismo  comunicano  al
Collegio Sindacale  del  medesimo  Organismo,  secondo  le  modalita'
definite dalle procedure di  cui  al  comma  3,  ogni  situazione  di
potenziale  conflitto  di  interesse  e  di  potenziale   pregiudizio
all'indipendenza e imparzialita' dell'attivita' svolta.