(Allegato-art. 141)
 
                              Art. 141. 
 
        (Requisiti generali di organizzazione dell'Organismo) 
 
  1. L'Organismo, ai fini del corretto esercizio  delle  funzioni  di
cui agli articoli 31 del Testo  Unico,  e  139  e  140  del  presente
regolamento e  per  consentire  lo  svolgimento  nei  suoi  confronti
dell'attivita' di vigilanza da parte  della  Consob  ai  sensi  degli
articoli 31-bis del Testo Unico,  e  142  del  presente  regolamento,
adotta, applica e mantiene: 
 
  a) solidi dispositivi di governo, ivi compresi processi decisionali
e  una  struttura  organizzativa  che  regolino  in  forma  chiara  e
documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni  e
delle responsabilita'; 
 
  b) idonei meccanismi di controllo  interno  volti  a  garantire  il
rispetto delle decisioni e delle procedure adottate; 
 
  c) un efficace sistema di pubblicita'  delle  proprie  disposizioni
relative all'attivita' dei consulenti finanziari,  in  conformita'  a
quanto previsto dall'articolo 139, comma 1, lettera e); 
 
  d) procedure volte ad assicurare che i dipendenti  siano  provvisti
di idonee qualifiche, conoscenze e  competenze  per  l'esercizio  dei
compiti e delle funzioni loro attribuite e,  in  particolare,  che  i
componenti dell'Organismo preposti  alle  attivita'  di  vigilanza  e
sanzionatoria possiedano  specifici  requisiti  di  professionalita',
indipendenza e onorabilita', stabiliti nello statuto; 
 
  e) procedure funzionali alla preventiva  verifica  di  legittimita'
della propria attivita'; 
 
  f)  procedure  che  garantiscano,  nell'ambito   del   procedimento
sanzionatorio, il rispetto dei principi  del  contraddittorio,  della
conoscenza degli  atti  istruttori,  della  verbalizzazione  e  della
distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie; 
 
  g) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrita'
e la riservatezza delle  informazioni,  tenendo  conto  della  natura
delle informazioni stesse; 
 
  h) procedure che consentano di fornire tempestivamente alla  Consob
i dati, le notizie, gli atti e i documenti dalla medesima richiesti; 
 
  i)  procedure  specifiche  per   la   ricezione   di   segnalazioni
riguardanti atti o fatti che possano costituire una violazione  delle
norme disciplinanti l'attivita' svolta dai consulenti finanziari, nel
rispetto della riservatezza e della tutela del  soggetto  segnalante.
Le informazioni contenute nelle  segnalazioni,  ove  rilevanti,  sono
utilizzate esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza; 
 
  l) un codice di comportamento dei dipendenti e dei componenti. 
 
  2. L'Organismo controlla e valuta l'adeguatezza e  l'efficacia  dei
requisiti previsti dal presente articolo e adotta le misure  adeguate
per rimediare a eventuali carenze.