Art. 141. (Requisiti generali di organizzazione dell'Organismo) 1. L'Organismo, ai fini del corretto esercizio delle funzioni di cui agli articoli 31 del Testo Unico, e 139 e 140 del presente regolamento e per consentire lo svolgimento nei suoi confronti dell'attivita' di vigilanza da parte della Consob ai sensi degli articoli 31-bis del Testo Unico, e 142 del presente regolamento, adotta, applica e mantiene: a) solidi dispositivi di governo, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che regolino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilita'; b) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure adottate; c) un efficace sistema di pubblicita' delle proprie disposizioni relative all'attivita' dei consulenti finanziari, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 139, comma 1, lettera e); d) procedure volte ad assicurare che i dipendenti siano provvisti di idonee qualifiche, conoscenze e competenze per l'esercizio dei compiti e delle funzioni loro attribuite e, in particolare, che i componenti dell'Organismo preposti alle attivita' di vigilanza e sanzionatoria possiedano specifici requisiti di professionalita', indipendenza e onorabilita', stabiliti nello statuto; e) procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimita' della propria attivita'; f) procedure che garantiscano, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, il rispetto dei principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie; g) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrita' e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni stesse; h) procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Consob i dati, le notizie, gli atti e i documenti dalla medesima richiesti; i) procedure specifiche per la ricezione di segnalazioni riguardanti atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attivita' svolta dai consulenti finanziari, nel rispetto della riservatezza e della tutela del soggetto segnalante. Le informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, sono utilizzate esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza; l) un codice di comportamento dei dipendenti e dei componenti. 2. L'Organismo controlla e valuta l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adotta le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.