Art. 142. (Vigilanza della Consob sull'Organismo) 1. La Consob verifica l'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure adottate dall'Organismo per lo svolgimento delle sue funzioni. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31-bis, comma 2, del Testo Unico, l'Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni, come specificati nel protocollo di intesa. 3. L'Organismo comunica alla Consob, con frequenza mensile, il numero di segnalazioni ricevute nei confronti dei consulenti finanziari, il numero di provvedimenti cautelari e sanzionatori adottati e il numero di archiviazioni. 4. Il Collegio Sindacale comunica senza indugio alla Consob tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un'irregolarita' nella gestione dell'Organismo.