(Allegato-art. 142)
 
                              Art. 142. 
 
               (Vigilanza della Consob sull'Organismo) 
 
  1. La Consob verifica l'adeguatezza della struttura organizzativa e
delle procedure adottate dall'Organismo per lo svolgimento delle  sue
funzioni. 
 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  31-bis,  comma  2,
del Testo Unico, l'Organismo informa tempestivamente la Consob  degli
atti e degli eventi di maggior rilievo relativi  all'esercizio  delle
proprie funzioni, come specificati nel protocollo di intesa. 
 
  3. L'Organismo comunica alla  Consob,  con  frequenza  mensile,  il
numero  di  segnalazioni  ricevute  nei  confronti   dei   consulenti
finanziari, il  numero  di  provvedimenti  cautelari  e  sanzionatori
adottati e il numero di archiviazioni. 
 
  4. Il Collegio Sindacale comunica senza indugio alla  Consob  tutti
gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei  propri
compiti  che  possano  costituire  un'irregolarita'  nella   gestione
dell'Organismo.