(Allegato-art. 143)
 
                              Art. 143. 
 
             (Informazioni tra la Consob e l'Organismo) 
 
  1.  La  Consob  e  l'Organismo   si   danno   immediata   reciproca
comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini  dello  svolgimento
dell'attivita' di vigilanza di competenza dell'altro soggetto.