Art. 144. (Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo adottati dall'Organismo) 1. L'interessato puo' presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti inerenti all'iscrizione all'albo, alla cancellazione e alla riammissione all'albo adottati dall'Organismo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione effettuata secondo le modalita' stabilite dall'Organismo con proprio regolamento. Qualora ravvisi un'irregolarita' sanabile, la Consob assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile. La Consob formula le proprie osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo. 2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo l'avvio dell'esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all'istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall'Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica tempestivamente all'interessato e all'Organismo le proprie determinazioni. Nei successivi trenta giorni l'Organismo comunica alla Consob e all'interessato i provvedimenti eventualmente assunti. Il procedimento e' sospeso per il periodo di tempo stabilito dalla Consob per la formulazione delle osservazioni da parte dell'Organismo.