(Allegato-art. 144)
 
                              Art. 144. 
 
(Trattazione  dei  reclami  contro  i  provvedimenti  di  iscrizione,
   cancellazione e riammissione all'albo adottati dall'Organismo) 
 
  1. L'interessato puo'  presentare  alla  Consob  reclamo  contro  i
provvedimenti inerenti all'iscrizione all'albo, alla cancellazione  e
alla riammissione all'albo adottati dall'Organismo entro  il  termine
di  trenta  giorni  dalla  notifica  della  comunicazione  effettuata
secondo   le   modalita'   stabilite   dall'Organismo   con   proprio
regolamento. Qualora ravvisi  un'irregolarita'  sanabile,  la  Consob
assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi
non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile. La Consob formula
le proprie osservazioni entro sessanta  giorni  dal  ricevimento  del
reclamo. 
 
  2. Ove il reclamo  non  sia  manifestamente  infondato,  la  Consob
comunica all'interessato e  all'Organismo  l'avvio  dell'esame  delle
circostanze oggetto del reclamo.  In  esito  all'istruttoria,  previa
valutazione delle eventuali  osservazioni  presentate  dall'Organismo
rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica tempestivamente
all'interessato  e  all'Organismo  le  proprie  determinazioni.   Nei
successivi  trenta  giorni  l'Organismo  comunica   alla   Consob   e
all'interessato   i   provvedimenti   eventualmente    assunti.    Il
procedimento e' sospeso per  il  periodo  di  tempo  stabilito  dalla
Consob   per   la   formulazione   delle   osservazioni   da    parte
dell'Organismo.