(Allegato-art. 145)
 
                              Art. 145. 
 
(Requisiti di rappresentativita' delle associazioni professionali dei
consulenti  finanziari  autonomi,  delle   societa'   di   consulenza
finanziaria, dei consulenti finanziari  abilitati  all'offerta  fuori
                   sede e dei soggetti abilitati) 
 
  1. Sono  rappresentative  dei  consulenti  finanziari  autonomi  le
associazioni che: 
 
  a)  sono  costituite  per  atto  pubblico   o   scrittura   privata
autenticata, sono operanti da almeno tre anni  e  hanno  quale  scopo
prevalente la tutela degli interessi professionali  degli  associati.
Eventuali modifiche statutarie e di denominazione  dell'associazione,
perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se  non  alterano
lo scopo dell'associazione; 
 
  b)  hanno  tra  i  propri   associati   esclusivamente   consulenti
finanziari autonomi iscritti nella relativa sezione dell'albo; 
 
  c) dimostrano di rappresentare almeno il dieci per cento del totale
degli iscritti nella relativa sezione. I  dati  di  riferimento  sono
valutati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a  quello  in
cui e' stata formalizzata l'istanza di valutazione della  sussistenza
dei requisiti; 
 
  d) hanno delega  esclusiva  a  rappresentare  i  singoli  associati
iscritti alla relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo. 
 
  2. Sono rappresentative delle societa' di consulenza finanziaria le
associazioni che: 
 
  a)  sono  costituite  per  atto  pubblico   o   scrittura   privata
autenticata, sono operanti da almeno tre anni  e  hanno  quale  scopo
prevalente la tutela degli interessi professionali  degli  associati.
Eventuali modifiche statutarie e di denominazione  dell'associazione,
perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se  non  alterano
lo scopo dell'associazione; 
 
  b)  hanno  tra  i  propri  associati  prevalentemente  societa'  di
consulenza  finanziaria  che  complessivamente   si   avvalgono   dei
consulenti finanziari autonomi in percentuale non inferiore al  dieci
per cento del numero dei consulenti finanziari autonomi  che  operano
nelle societa' di consulenza finanziaria o  di  cui  le  societa'  si
avvalgono, iscritti nella  relativa  sezione  dell'albo.  I  dati  di
riferimento  sono  rilevati  alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
precedente a  quello  in  cui  e'  stata  formalizzata  l'istanza  di
valutazione della sussistenza dei requisiti; 
 
  c) hanno delega  esclusiva  a  rappresentare  i  singoli  associati
iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo. 
 
  3.  Sono  rappresentative  dei  consulenti   finanziari   abilitati
all'offerta fuori sede le associazioni che: 
 
  a)  sono  costituite  per  atto  pubblico   o   scrittura   privata
autenticata, sono operanti da almeno tre anni  e  hanno  quale  scopo
prevalente la tutela degli interessi professionali  degli  associati.
Eventuali modifiche statutarie e di denominazione  dell'associazione,
perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se  non  alterano
lo scopo dell'associazione; 
 
  b)  hanno  tra  i  propri   associati   esclusivamente   consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti  nella  relativa
sezione dell'albo; 
 
  c) hanno un numero di associati non inferiore al  dieci  per  cento
del numero dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
iscritti all'albo. I dati di riferimento sono rilevati alla data  del
31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  in   cui   e'   stata
formalizzata  l'istanza  di   valutazione   della   sussistenza   dei
requisiti; 
 
  d) hanno delega  esclusiva  a  rappresentare  i  singoli  associati
iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo. 
 
  4. Sono rappresentative dei soggetti abilitati le associazioni che: 
 
  a)  sono  costituite  per  atto  pubblico   o   scrittura   privata
autenticata, sono operanti da almeno tre anni  e  hanno  quale  scopo
prevalente la tutela degli interessi professionali  degli  associati.
Eventuali modifiche statutarie e di denominazione  dell'associazione,
perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se  non  alterano
lo scopo dell'associazione; 
 
  b) hanno tra i propri associati prevalentemente soggetti  abilitati
e intermediari  finanziari  che  complessivamente  si  avvalgono  dei
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in percentuale
non inferiore al dieci per cento  del  numero  degli  iscritti  nella
relativa sezione dell'albo. I dati di riferimento sono rilevati  alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in  cui  e'  stata
formalizzata  l'istanza  di   valutazione   della   sussistenza   dei
requisiti; 
 
  c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati. 
 
  5. L'Organismo mantiene previsioni statutarie  idonee  a  garantire
che  le  associazioni  professionali  che  lo   costituiscono   siano
adeguatamente rappresentate per ciascuna delle sezioni dell'albo. 
 
  6. Nella relazione di cui all'articolo 31-bis, comma 3,  del  Testo
Unico,  l'Organismo  indica  le  associazioni  che  al  31   dicembre
dell'anno  di  riferimento  acquisiscono,  mantengono  o  perdono  la
qualita' di associato.