(Testo unico imposte sui redditi-art. 285)
                              ART. 285 
Deducibilita' delle perdite attese  su  crediti  verso  la  clientela
           iscritte in sede di prima adozione dell'IFRS 9 
(articolo 1, commi da 1067 a 1069, legge 30 dicembre  2018,  n.  145;
articolo 1, comma 713, legge 27 dicembre 2019, n.  160;  articolo  1,
              comma 17, legge 30 dicembre 2024, n. 207) 
 
1.  Per  i  soggetti  che  applicano  le  disposizioni  di   cui   al
all'articolo  115,  comma  3,  i  componenti   reddituali   derivanti
esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del  fondo  a
copertura delle perdite per perdite  attese  su  crediti  di  cui  al
paragrafo 5.5 dell'International financial reporting standard  (IFRS)
9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del  medesimo  IFRS
9,  nei  confronti  della  clientela,  sono  deducibili  dalla   base
imponibile dell'imposta sul reddito delle  societa'  per  il  10  per
cento del loro ammontare nel  periodo  d'imposta  di  prima  adozione
dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove
periodi d'imposta successivi. 
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di cui al comma 1 relativi  ai
crediti verso la clientela sono deducibili dalla base  imponibile  ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il 10  per
cento del loro ammontare nel  periodo  d'imposta  di  prima  adozione
dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove
periodi d'imposta successivi. 
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  in  sede  di  prima
adozione  dell'IFRS  9  anche  se  effettuata  in  periodi  d'imposta
precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2019. 
4. La deduzione della quota  del  10  per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
rispettivamente dai commi 1 e 2, per il periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2019, e' differita al periodo d'imposta in  corso  al  31
dicembre 2028. 
5. La deduzione della quota  del  10  per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
rispettivamente dai commi 1 e 2, per il periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2025 e per quello  successivo,  e'  differita,  in  quote
costanti, rispettivamente,  al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2026 e ai tre successivi nonche'  al  periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.