ART. 285
Deducibilita' delle perdite attese su crediti verso la clientela
iscritte in sede di prima adozione dell'IFRS 9
(articolo 1, commi da 1067 a 1069, legge 30 dicembre 2018, n. 145;
articolo 1, comma 713, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 1,
comma 17, legge 30 dicembre 2024, n. 207)
1. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui al
all'articolo 115, comma 3, i componenti reddituali derivanti
esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a
copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al
paragrafo 5.5 dell'International financial reporting standard (IFRS)
9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS
9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base
imponibile dell'imposta sul reddito delle societa' per il 10 per
cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione
dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove
periodi d'imposta successivi.
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di cui al comma 1 relativi ai
crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il 10 per
cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione
dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove
periodi d'imposta successivi.
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano in sede di prima
adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta
precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2019.
4. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
rispettivamente dai commi 1 e 2, per il periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2019, e' differita al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2028.
5. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
rispettivamente dai commi 1 e 2, per il periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2025 e per quello successivo, e' differita, in quote
costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2026 e ai tre successivi nonche' al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.