Art. 401. (Limiti di applicazione delle norme). Le disposizioni del presente titolo si applicano ai minori che non hanno compiuto gli anni diciotto e che sono figli dei quali non si conoscono i genitori, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trova nell'impossibilita' di provvedere al loro allevamento. Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.