(CODICE CIVILE-art. 401)
                              Art. 401. 
 
                (Limiti di applicazione delle norme). 
 
  Le disposizioni del presente titolo si applicano ai minori che  non
hanno compiuto gli anni diciotto e che sono figli dei  quali  non  si
conoscono i genitori, ovvero figli naturali riconosciuti  dalla  sola
madre  che  si  trova  nell'impossibilita'  di  provvedere  al   loro
allevamento. 
 
  Le stesse disposizioni si applicano  ai  minori  ricoverati  in  un
istituto  di  pubblica  assistenza  o  assistiti  da  questo  per  il
mantenimento, l'educazione o la rieducazione,  ovvero  in  istato  di
abbandono materiale o morale.