Art. 402. (Poteri tutelali spettanti agli istituti di assistenza). L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potesta' o della tutela sia impedito. Resta salva la facolta' del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354. Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potesta', l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.