(CODICE CIVILE-art. 402)
                              Art. 402. 
 
      (Poteri tutelali spettanti agli istituti di assistenza). 
 
  L'istituto di pubblica assistenza esercita i  poteri  tutelari  sul
minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo  I
di questo libro, fino a quando non si  provveda  alla  nomina  di  un
tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potesta'
o della tutela sia impedito. Resta  salva  la  facolta'  del  giudice
tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o  all'ospizio,
ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354. 
 
  Nel caso in cui  il  genitore  riprenda  l'esercizio  della  patria
potesta', l'istituto deve chiedere al  giudice  tutelare  di  fissare
eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.