(CODICE CIVILE-art. 403)
                              Art. 403. 
 
     (Intervento della pubblica autorita' a favore dei minori). 
 
  Quando il minore e' moralmente o  materialmente  abbandonato  o  e'
allevato in locali insalubri o  pericolosi,  oppure  da  persone  per
negligenza, immoralita', ignoranza o per  altri  motivi  incapaci  di
provvedere alla educazione di lui, la  pubblica  autorita',  a  mezzo
degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro,
sino a quando  si  possa  provvedere  in  modo  definitivo  alla  sua
protezione.