(CODICE CIVILE-art. 404)
                              Art. 404. 
 
(Affidamento  dei  minori.  Istanza  di  affiliazione.  Divieto   per
                        diversita' di razza). 
 
  L'istituto di pubblica assistenza, a norma  delle  leggi  speciali,
puo' affidare il minore ricoverato  a  persona  di  fiducia.  Questa,
decorsi tre anni dall'affidamento, puo' chiedere al giudice  tutelare
del luogo di sua residenza di affiliarsi il minore. 
 
  Eguale   facolta'   spetta   alla   persona   che   ha   provveduto
all'allevamento  del  minore  senza  che  le   sia   stato   affidato
dall'istituto,  sempre  che  siano  decorsi  tre   anni   dall'inizio
dell'allevamento. 
 
  L'affiliazione non puo' essere domandata da persona  di  razza  non
ariana, salvo che il minore appartenga pure a razza non ariana.