Art. 404. (Affidamento dei minori. Istanza di affiliazione. Divieto per diversita' di razza). L'istituto di pubblica assistenza, a norma delle leggi speciali, puo' affidare il minore ricoverato a persona di fiducia. Questa, decorsi tre anni dall'affidamento, puo' chiedere al giudice tutelare del luogo di sua residenza di affiliarsi il minore. Eguale facolta' spetta alla persona che ha provveduto all'allevamento del minore senza che le sia stato affidato dall'istituto, sempre che siano decorsi tre anni dall'inizio dell'allevamento. L'affiliazione non puo' essere domandata da persona di razza non ariana, salvo che il minore appartenga pure a razza non ariana.