(CODICE CIVILE-art. 405)
                              Art. 405. 
 
              (Assenso del coniuge per l'affiliazione). 
 
  Se  il  richiedente  e'  coniugato,  e'  necessario  l'assenso  del
coniuge. 
 
  Se  il  coniuge  e'  nell'impossibilita'  di  manifestare  la   sua
volonta', ovvero se, essendovi separazione legale, rifiuta l'assenso,
il giudice tutelare puo' per gravi motivi autorizzare  l'affiliazione
anche in mancanza dell'assenso.