Art. 405. (Assenso del coniuge per l'affiliazione). Se il richiedente e' coniugato, e' necessario l'assenso del coniuge. Se il coniuge e' nell'impossibilita' di manifestare la sua volonta', ovvero se, essendovi separazione legale, rifiuta l'assenso, il giudice tutelare puo' per gravi motivi autorizzare l'affiliazione anche in mancanza dell'assenso.