(CODICE CIVILE-art. 406)
                              Art. 406. 
 
        (Procedimento per la dichiarazione di affiliazione). 
 
  Il  giudice  tutelare,  prima  di  provvedere  sulla   domanda   di
affiliazione,  raccoglie  accurate  informazioni   sulle   condizioni
economiche, morali e familiari del richiedente,  sul  trattamento  da
esso  fatto  al  minore,   sulle   condizioni   fisiche,   morali   e
intellettuali di questo. Deve inoltre sentire  l'istituto  presso  il
quale il minore fu ricoverato o dal quale fu  assistito,  i  prossimi
parenti del medesimo e il minore stesso, se e' in grado di  esprimere
il suo avviso. 
 
  Il giudice tutelare puo'  prescrivere  norme  per  l'allevamento  e
l'educazione del minore. 
 
  Il provvedimento che  accoglie  la  domanda  di  affiliazione  deve
essere omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, e deve
essere  annotato  in  margine  all'atto  di   nascita   del   minore.
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 405  il  tribunale,
prima di  provvedere,  deve  sentire  il  coniuge;  se  cio'  non  e'
possibile, puo' sentire i parenti prossimi.