(CODICE CIVILE-art. 409)
                              Art. 409. 
 
                    (Effetti dell'affiliazione). 
 
  L'affiliazione attribuisce all'affiliante i  poteri  inerenti  alla
patria potesta'. 
 
  L'affiliante deve mantenere l'affiliato; deve educarlo e  istruirlo
conformemente a quanto e' prescritto nell'art. 147. Sono  applicabili
le disposizioni degli articoli 301, quarto comma, e 302. 
 
  Il  coniuge  dell'affiliante  puo'  ottenere,  nelle   forme   gia'
indicate, che la qualita' di affiliante sia attribuita anche a lui. 
 
  Se il minore e' stato affiliato da  due  coniugi,  l'esercizio  dei
poteri inerenti alla patria potesta' spetta al merito.