Art. 410. (Revoca dell'affiliazione). L'affiliazione puo' essere revocata dal giudice tutelare: 1) su richiesta dell'affiliante per traviamento del minore; 2) su richiesta dell'affiliante per sopravvenuta impossibilita' di continuare a provvedere all'allevamento del minore; 3) su richiesta dell'istituto di pubblica assistenza che ha ricoverato o assistito il minore, o, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 404, su richiesta del pubblico ministero, quando ricorrono gravi motivi; 4) su richiesta dell'affiliato divenuto maggiore, quando ricorrono gravi motivi.