(CODICE CIVILE-art. 410)
                              Art. 410. 
 
                     (Revoca dell'affiliazione). 
 
  L'affiliazione puo' essere revocata dal giudice tutelare: 
    1) su richiesta dell'affiliante per traviamento del minore; 
    2) su richiesta dell'affiliante per  sopravvenuta  impossibilita'
di continuare a provvedere all'allevamento del minore; 
    3) su richiesta  dell'istituto  di  pubblica  assistenza  che  ha
ricoverato o assistito il minore, o, nel caso  previsto  dal  secondo
comma dell'art. 404, su  richiesta  del  pubblico  ministero,  quando
ricorrono gravi motivi; 
    4)  su  richiesta  dell'affiliato   divenuto   maggiore,   quando
ricorrono gravi motivi.