(CODICE CIVILE-art. 411)
                              Art. 411. 
 
                   (Estinzione dell'affiliazione). 
 
  Il  giudice  tutelare,  su  richiesta  degli  interessati  o  anche
d'ufficio,  dichiara  estinta  l'affiliazione  quando   il   genitore
dell'affiliato,  decaduto  dalla  patria  potesta'  o   impedito   di
esercitarla, e' reintegrato nell'esercizio della potesta' medesima. 
 
  Nel caso di legittimazione  o  di  riconoscimento  del  minore,  il
giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare
l'affiliazione, ovvero se sia da conferire  al  genitore  l'esercizio
della  patria  potesta'.  In  quest'ultimo  caso   dichiara   estinta
l'affiliazione. Se l'affiliazione continua,  l'affiliato,  a  cui  e'
stato attribuito il cognome dell'affiliante, non  assume  il  cognome
del genitore. 
 
  Il  giudice  tutelare  puo'  prescrivere  in  ogni  caso  regole  o
condizioni per l'ulteriore educazione del minore.