(Protocollo-art. 113)
                              Art. 113 
 
  1. Dopo lo spirare del periodo transitorio, la politica commerciale
comune e' fondata  su  principi  uniformi,  specialmente  per  quanto
concerne le  modificazioni  tariffarie,  la  conclusione  di  accordi
tariffari   e   commerciali,   l'uniformazione   delle   misure    di
liberalizzazione, la politica d'esportazione e le  misure  di  difesa
commerciale, tra cui quelle da adottarsi in  casi  di  dumping  e  di
sovvenzioni. 
  2. Ai fini dell'attuazione della politica  commerciale  comune,  la
Commissione sottopone delle proposte al Consiglio. 
  3. Qualora  si  debbano  negoziare  accordi  con  paesi  terzi,  la
Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio che l'autorizza  ad
aprire i negoziati necessari. 
  Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con
un Comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo
compito  e  nel  quadro  delle  direttive  che  il   Consiglio   puo'
impartirle. 
  4. Nell'esercizio delle  competenze  che  gli  sono  conferite  dal
presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.