(Protocollo-art. 116)
                              Art. 116. 
 
  Per tutte le questioni che rivestono un interesse  particolare  per
il mercato comune, gli Stati  membri,  a  decorrere  dalla  fine  del
periodo  transitorio,   condurranno   unicamente   un'azione   comune
nell'ambito   delle   organizzazioni   internazionali   a   carattere
economico. A tal fine, la Commissione  sottopone  al  Consiglio,  che
delibera a maggioranza qualificata, proposte relative  alla  portata,
ed all'attuazione di tale azione comune. 
  Durante il periodo transitorio, gli Stati membri si consultano  per
concentrare la loro azione  e  adottare,  per  quanto  possibile,  un
atteggiamento uniforme.