Articolo 297 Limiti all'applicabilita' della Sezione 2 1. Le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione con riferimento all'esercizio da parte di uno Stato costiero dei suoi diritti sovrani o della sua giurisdizione previsti dalla presente Convenzione, sono sottoposte alle procedure di cui alla Sezione 2 nei seguenti casi: a) quando si e' affermato che lo Stato costiero ha agito in violazione delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento alle liberta' e ai diritti di navigazione, di sorvolo o posa di cavi e condotte sottomarini oppure con riferimento ad altre utilizzazioni del mare internazionale lecite, specificate nell'articolo 58; b) quando si e' affermato che uno Stato nell'esercizio delle liberta', dei diritti o delle utilizzazioni sopra citati, ha agito in violazione della presente Convenzione o delle leggi o dei regolamenti adottati dallo Stato costiero conformemente alla presente Convenzione ed altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente Convenzione; o c) quando si e' affermato che lo Stato costiero ha agito in violazione delle specifiche norme e parametri internazionali sulla protezione e preservazione dell'ambiente marino, che sono applicabili allo Stato costiero e che sono state fissate dalla presente Convenzione, ovvero tramite una organizzazione internazionale competente o una conferenza diplomatica conformemente alla presente Convenzione. 2. a) Le controversie relative alla interpretazione od alla applicazione delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento alla ricerca scientifica marina sono risolte conformemente alla Sezione 2, fatto salvo che lo Stato costiero non e' obbligato ad accettare la sottoposizione, a tale procedura di soluzione, delle controversie derivanti: i) dall'esercizio da parte dello Stato costiero di un diritto o di un potere discrezionale conformemente all'articolo 246; o ii) da una decisione dello Stato costiero di ordinare la sospensione o la cessazione di un progetto di ricerca conformemente all'articolo 253. b) Una controversia derivante dall'affermazione, da parte dello Stato che effettua la ricerca, che, in relazione ad uno specifico progetto di ricerca, lo Stato costiero non sta esercitando i suoi diritti, di cui agli articoli 246 e 253, in modo compatibile con la presente Convenzione, e' sottoposta, su domanda dell'una o dell'altra parte alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V sezione 2, fatto salvo che la commissione di conciliazione non deve sindacare ne' l'esercizio da parte dello Stato costiero del suo potere discrezionale da designare delle zone specifiche come previsto all'articolo 246, numero 6, ne' l'esercizio del suo potere discrezionale di rifiutare il consenso conformemente all'articolo 246, numero 5. 3. a) Le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento alla pesca sono risolte conformemente alla Sezione 2, fatto salvo che lo Stato costiero non e' obbligato ad accettare la sottoposizione a tale procedura di soluzione, di qualsiasi controversia relativa ai suoi diritti sovrani sulle risorse biologiche nella zona economica esclusiva ovvero relativa al loro esercizio, inclusi i suoi poteri discrezionali di fissare il volume ammissibile delle catture, la sua capacita' di pesca, e la ripartizione delle eccedenze tra altri Stati, e le modalita' e condizioni fissate nelle sue leggi e regolamenti sulla conservazione e gestione. b) Quando non sia stata raggiunta alcuna soluzione con il ricorso alla Sezione 1 della presente Parte, una controversia e' sottoposta alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V, Sezione 2, su domanda di una qualsiasi delle parti della controversia, ove si sia affermato che: i) lo Stato costiero e' manifestamente venuto meno ai suoi obblighi di assicurare, attraverso idonee misure di conservazione e di gestione, che non sia seriamente compromesso il mantenimento delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva; ii) lo Stato costiero ha arbitrariamente rifiutato di fissare, su domanda di un altro Stato, il volume ammissibile delle catture e la sua capacita' di sfruttamento delle risorse biologiche con riferimento a quei banchi che l'altro Stato e' interessato a pescare; o iii) lo Stato costiero ha arbitrariamente rifiutato di attribuire ad un qualsiasi Stato, ai sensi degli articoli 62, 69 e 70 e secondo le modalita' e le condizioni fissate dallo Stato costiero compatibili con la presente Convenzione, tutto o parte delle eccedenze che esso ha dichiarato esistere. c) In nessun caso la commissione di conciliazione sostituisce il suo potere discrezionale a quello Stato costiero. d) Il rapporto della commissione di conciliazione e' trasmesso alle organizzazioni internazionali competenti. e) Nel negoziare gli accordi previsti agli articoli 69 e 70, gli stati contraenti, salvo essi non abbino diversamente concordato, includono una clausola sulle misure che sono tenuti ad adottare per minimizzare la possibilita' di divergenze sull'interpretazione o applicazione dell'accordo, o sulla procedura da seguire ove nonostante tutto si manifesti una divergenza.