(Convenzione - art. 297)
                            Articolo 297 
              Limiti all'applicabilita' della Sezione 2 
   1.    Le    controversie    relative    all'interpretazione     od
all'applicazione   della   presente   Convenzione   con   riferimento
all'esercizio da parte di uno Stato costiero dei suoi diritti sovrani
o della sua giurisdizione previsti dalla presente  Convenzione,  sono
sottoposte alle procedure di cui alla Sezione 2 nei seguenti casi: 
   a) quando si e' affermato  che  lo  Stato  costiero  ha  agito  in
violazione  delle  disposizioni  della   presente   Convenzione   con
riferimento alle liberta' e ai diritti di navigazione, di  sorvolo  o
posa di cavi e condotte sottomarini oppure con riferimento  ad  altre
utilizzazioni   del   mare   internazionale    lecite,    specificate
nell'articolo 58; 
   b) quando si e'  affermato  che  uno  Stato  nell'esercizio  delle
liberta', dei diritti o delle utilizzazioni sopra citati, ha agito in
violazione della presente Convenzione o delle leggi o dei regolamenti
adottati dallo Stato costiero conformemente alla presente Convenzione
ed altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la 
presente Convenzione; o 
   c) quando si e' affermato  che  lo  Stato  costiero  ha  agito  in
violazione delle specifiche norme e  parametri  internazionali  sulla
protezione e preservazione dell'ambiente marino, che sono applicabili
allo  Stato  costiero  e  che  sono  state  fissate  dalla   presente
Convenzione,  ovvero  tramite   una   organizzazione   internazionale
competente o una conferenza diplomatica conformemente  alla  presente
Convenzione. 
   2. a)  Le  controversie  relative  alla  interpretazione  od  alla
applicazione  delle  disposizioni  della  presente  Convenzione   con
riferimento   alla   ricerca   scientifica   marina   sono    risolte
conformemente alla Sezione 2, fatto salvo che lo Stato  costiero  non
e' obbligato ad accettare la  sottoposizione,  a  tale  procedura  di
soluzione, delle controversie derivanti: 
      i) dall'esercizio da parte dello Stato costiero di un diritto o 
di un potere discrezionale conformemente all'articolo 246; o 
     ii) da  una  decisione  dello  Stato  costiero  di  ordinare  la
sospensione o la cessazione di un progetto di  ricerca  conformemente
all'articolo 253. 
   b) Una controversia derivante dall'affermazione,  da  parte  dello
Stato che effettua la ricerca, che, in  relazione  ad  uno  specifico
progetto di ricerca, lo Stato costiero non  sta  esercitando  i  suoi
diritti, di cui agli articoli 246 e 253, in modo compatibile  con  la
presente Convenzione, e' sottoposta, su domanda dell'una o dell'altra
parte alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V  sezione  2,  fatto
salvo che la commissione di  conciliazione  non  deve  sindacare  ne'
l'esercizio  da  parte  dello   Stato   costiero   del   suo   potere
discrezionale  da  designare  delle  zone  specifiche  come  previsto
all'articolo  246,  numero  6,  ne'  l'esercizio   del   suo   potere
discrezionale di rifiutare  il  consenso  conformemente  all'articolo
246, numero 5. 
   3.   a)   Le   controversie   relative   all'interpretazione    od
all'applicazione delle disposizioni della  presente  Convenzione  con
riferimento alla pesca sono risolte  conformemente  alla  Sezione  2,
fatto salvo che lo Stato costiero non e' obbligato  ad  accettare  la
sottoposizione  a  tale  procedura   di   soluzione,   di   qualsiasi
controversia  relativa  ai  suoi  diritti   sovrani   sulle   risorse
biologiche nella zona economica esclusiva  ovvero  relativa  al  loro
esercizio, inclusi i suoi poteri discrezionali di fissare  il  volume
ammissibile  delle  catture,  la  sua  capacita'  di  pesca,   e   la
ripartizione delle eccedenze  tra  altri  Stati,  e  le  modalita'  e
condizioni fissate nelle sue leggi e regolamenti sulla  conservazione
e gestione. 
   b) Quando non sia stata raggiunta alcuna soluzione con il  ricorso
alla Sezione 1 della presente Parte, una controversia  e'  sottoposta
alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V, Sezione 2, su domanda di
una qualsiasi delle parti della controversia, ove  si  sia  affermato
che: 
      i) lo Stato costiero e'  manifestamente  venuto  meno  ai  suoi
obblighi di assicurare, attraverso idonee misure di  conservazione  e
di gestione, che non sia seriamente compromesso il mantenimento delle
risorse biologiche nella zona economica esclusiva; 
     ii) lo Stato costiero ha arbitrariamente rifiutato  di  fissare,
su domanda di un altro Stato, il volume ammissibile delle  catture  e
la  sua  capacita'  di  sfruttamento  delle  risorse  biologiche  con
riferimento a quei banchi che l'altro Stato e' interessato a pescare; 
o 
    iii) lo Stato costiero ha arbitrariamente rifiutato di attribuire
ad un qualsiasi Stato, ai sensi degli articoli 62, 69 e 70 e  secondo
le modalita' e le condizioni fissate dallo Stato costiero compatibili
con la presente Convenzione, tutto o parte delle eccedenze  che  esso
ha dichiarato esistere. 
   c) In nessun caso la commissione di conciliazione  sostituisce  il
suo potere discrezionale a quello Stato costiero. 
   d) Il rapporto della commissione  di  conciliazione  e'  trasmesso
alle organizzazioni internazionali competenti. 
   e) Nel negoziare gli accordi previsti agli articoli 69 e  70,  gli
stati contraenti, salvo  essi  non  abbino  diversamente  concordato,
includono una clausola sulle misure che sono tenuti ad  adottare  per
minimizzare la  possibilita'  di  divergenze  sull'interpretazione  o
applicazione  dell'accordo,  o  sulla  procedura   da   seguire   ove
nonostante tutto si manifesti una divergenza.