Articolo 298 Eccezioni facoltative all'applicabilita' della sezione 2 1. Al momento della firma della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, od in qualunque altro momento successivo, uno Stato puo' senza che cio' pregiudichi gli obblighi derivanti dalla Sezione 1, dichiarare per iscritto che non accetta una o piu' delle procedure contemplate dalla Sezione 2 relativamente ad una o piu' delle seguenti categorie di controversie: a) i) le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione degli articoli 15, 74 e 83 sulle delimitazioni delle zone marittime o quelle concernenti le baie od i titoli storici purche' uno stato che ha effettuato tale dichiarazione accetti, qualora una tale controversia sorga dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e ove non sia stato raggiunto alcun accordo entro un ragionevole lasso di tempo nei negoziati tra le parti, su domanda di una qualsiasi delle parti della controversia, della questione alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V, Sezione 2; ed inoltre purche' non sia sottoposta a tale procedura alcuna controversia che necessariamente comporti l'esame simultaneo di una qualsiasi controversia non risolta relativa alla sovranita' o ad altri diritti sul territorio continentale od insulare; ii) dopo che la commissione di conciliazione ha presentato il suo rapporto, che deve indicare i motivi su cui si fonda, le parti negoziano un accordo sulla base di tale rapporto; se questi negoziati non conducono ad un accordo, le parti sottopongono, di comune accordo, la questione ad una delle procedure di cui alla Sezione 2, salvo che le parti non si accordino diversamente; iii) la presente lettera non si applica ad alcuna delle controversie sulle delimitazioni marine, definitivamente risolte mediante un accordo tra le parti, ne' ad alcuna di quelle controversie che devono essere risolte conformemente ad un accordo bilaterale o multilaterale vincolante le parti; b) le controversie concernenti le attivita' militari, incluse le attivita' militari di navi e aeromobili di Stato utilizzati per servizi non commerciali, e le controversie concernenti gli atti di esecuzione forzata riguardo all'esercizio di diritti sovrani o della giurisdizione non rientranti nella competenza di una corte o di un tribunale ai sensi dell'articolo 297, numero 2 o 3; c) le controversie rispetto alle quali il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sta esercitando le funzioni conferitegli dalla Carta delle Nazioni Unite, salvo che il Consiglio di sicurezza non decida di cancellare la questione dal suo ordine del giorno, ovvero inviti le parti a risolverla con i mezzi previsti nella presente Convenzione. 2. Uno Stato contraente, che ha effettuato una dichiarazione ai sensi del numero 1, puo' in qualunque momento ritirarla o convenire di sottoporre una controversia, esclusa da tale dichiarazione, ad una qualsiasi delle procedure di soluzione previste nella presente Convenzione. 3. Uno Stato contraente, che ha effettuato una dichiarazione ai sensi del numero 1, non ha diritto a sottoporre una controversia rientrante in una delle categorie escluse di controversie, ad alcuna delle procedure di cui alla presente Convenzione senza il consenso dello Stato contraente con cui e' in controversia. 4. Se uno degli Stati contraenti ha effettuato una dichiarazione ai sensi del numero 1, a), ogni altro Stato contraente puo' sottoporre una qualsiasi controversia che rientri in una delle categorie escluse, contro lo Stato contraente che ha effettuato la dichiarazione, alla procedura specificata in tale dichiarazione. 5. Una nuova dichiarazione od il ritiro di una dichiarazione non pregiudica in alcun modo i procedimenti pendenti innanzi ad una corte od un tribunale conformemente al presente articolo, salvo che le parti non si accordino diversamente. 6. Le dichiarazioni e le comunicazioni di ritiro delle dichiarazioni ai sensi del presente articolo, sono depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette le relative copie agli Stati contraenti.