(Convenzione - art. 298)
                            Articolo 298 
      Eccezioni facoltative all'applicabilita' della sezione 2 
   1. Al momento della firma  della  ratifica  o  dell'adesione  alla
presente Convenzione, od in qualunque altro momento  successivo,  uno
Stato puo' senza che cio' pregiudichi gli  obblighi  derivanti  dalla
Sezione 1, dichiarare per iscritto che non accetta una o  piu'  delle
procedure contemplate dalla Sezione 2 relativamente  ad  una  o  piu'
delle seguenti categorie di controversie: 
   a)   i)   le   controversie   relative   all'interpretazione    od
all'applicazione degli articoli 15, 74 e 83 sulle delimitazioni delle
zone marittime o quelle concernenti  le  baie  od  i  titoli  storici
purche' uno stato  che  ha  effettuato  tale  dichiarazione  accetti,
qualora una tale controversia sorga dopo l'entrata  in  vigore  della
presente Convenzione e ove non  sia  stato  raggiunto  alcun  accordo
entro un ragionevole lasso di tempo nei negoziati tra  le  parti,  su
domanda di  una  qualsiasi  delle  parti  della  controversia,  della
questione alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V, Sezione 2;  ed
inoltre  purche'  non  sia  sottoposta  a   tale   procedura   alcuna
controversia che necessariamente comporti l'esame simultaneo  di  una
qualsiasi controversia non risolta  relativa  alla  sovranita'  o  ad
altri diritti sul territorio continentale od insulare; 
      ii) dopo che la commissione di conciliazione ha  presentato  il
suo rapporto, che deve indicare i motivi su cui si  fonda,  le  parti
negoziano un accordo sulla base di tale rapporto; se questi negoziati
non conducono  ad  un  accordo,  le  parti  sottopongono,  di  comune
accordo, la questione ad una delle procedure di cui alla  Sezione  2,
salvo che le parti non si accordino diversamente; 
      iii) la  presente  lettera  non  si  applica  ad  alcuna  delle
controversie  sulle  delimitazioni  marine,  definitivamente  risolte
mediante  un  accordo  tra  le  parti,  ne'  ad  alcuna   di   quelle
controversie che devono essere risolte conformemente  ad  un  accordo
bilaterale o multilaterale vincolante le parti; 
   b) le controversie concernenti le attivita' militari,  incluse  le
attivita' militari di navi  e  aeromobili  di  Stato  utilizzati  per
servizi non commerciali, e le controversie concernenti  gli  atti  di
esecuzione forzata riguardo all'esercizio di diritti sovrani o  della
giurisdizione non rientranti nella competenza di una corte  o  di  un
tribunale ai sensi dell'articolo 297, numero 2 o 3; 
   c) le controversie rispetto alle quali il Consiglio  di  sicurezza
delle Nazioni Unite, sta esercitando le funzioni  conferitegli  dalla
Carta delle Nazioni Unite, salvo che il Consiglio  di  sicurezza  non
decida di cancellare la questione dal suo ordine del  giorno,  ovvero
inviti le parti a risolverla con  i  mezzi  previsti  nella  presente
Convenzione. 
   2. Uno Stato contraente, che ha effettuato  una  dichiarazione  ai
sensi del numero 1, puo' in qualunque momento ritirarla  o  convenire
di sottoporre una controversia, esclusa da tale dichiarazione, ad una
qualsiasi  delle  procedure  di  soluzione  previste  nella  presente
Convenzione. 
   3. Uno Stato contraente, che ha effettuato  una  dichiarazione  ai
sensi del numero 1, non ha  diritto  a  sottoporre  una  controversia
rientrante in una delle categorie escluse di controversie, ad  alcuna
delle procedure di cui alla presente Convenzione  senza  il  consenso
dello Stato contraente con cui e' in controversia. 
   4. Se uno degli Stati contraenti ha effettuato  una  dichiarazione
ai  sensi  del  numero  1,  a),  ogni  altro  Stato  contraente  puo'
sottoporre una  qualsiasi  controversia  che  rientri  in  una  delle
categorie escluse, contro lo Stato contraente che  ha  effettuato  la
dichiarazione, alla procedura specificata in tale dichiarazione. 
   5. Una nuova dichiarazione od il ritiro di una  dichiarazione  non
pregiudica in alcun modo i procedimenti pendenti innanzi ad una corte
od un tribunale conformemente al  presente  articolo,  salvo  che  le
parti non si accordino diversamente. 
   6.  Le  dichiarazioni  e  le   comunicazioni   di   ritiro   delle
dichiarazioni ai sensi del presente articolo, sono depositate  presso
il Segretario generale delle  Nazioni  Unite,  che  ne  trasmette  le
relative copie agli Stati contraenti.