(Convenzione - art. 299)
                            Articolo 299 
          Diritto delle parti di accordarsi sulla procedura 
   1. Una controversia  esclusa  ai  sensi  dell'articolo  297  od  a
seguito di una dichiarazione  effettuata  conformemente  all'articolo
298, dalle procedure di soluzione delle controversie  previste  nella
Sezione 2, puo' essere sottoposta a tali procedure soltanto  mediante
accordo tra le parti della controversia. 
   2. Nessuna  disposizione  della  presente  sezione  pregiudica  il
diritto delle parti della  controversia  di  accordarsi  su  un'altra
procedura di soluzione di tale  controversia  o  di  raggiungere  una
soluzione in via amichevole.